Il Noni per i Nostri Amici Animali – 3

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Il cagnone era tornato più vivace, scodinzolava e mi saltava addosso, immaginatevi che bello ricevere 50 kili di cane di botto, il tutto con rinnovata energia.  Aveva smesso anche di perdere il pelo.

Restava però il problema delle ferite, che il cagnone autolesionista si infliggeva. Le creme non avevano grande effetto e quindi pensai ad una cosa anzi due da fare. La prima, dato che conoscevo il potere cicatrizzante del succo del noni tutte le volte che gli davo il succo da bere, con un batuffolo di cotone poi gli facevo dei tamponaggi sulle ferite, ovviamente appena smettevo, lui cominciava a leccarsele, ma questa operazione in pochi giorni, riuscì a asciugare le ferite. Inconsciamente, leccandosi, non faceva altro che portarsi altro Noni all’ interno della bocca e quindi poi i benefici andavano in circolo nel suo organismo.

Il tempo però di permanenza del succo di Noni sulle ferite era davvero troppo breve e quindi ricordandomi cosa faceva quando gli applicavo la crema datami dal veterinario, ovvero se la pappava subito, mi sono detto: ” crema per crema, meglio una delle nostre, almeno sò cosa c’è dentro”

La scelta è caduta su una crema di nostra produzione per le mani seriamente screpolate, piccole ferite e lievi bruciature con il 3% di Noni ( percentuale altissima ) e Aloe Vera. Quindi la sinergia di 2 meravigliose piante, forse le più potenti in termini benefici esistenti al mondo.

Essendo questa crema molto densa, che noi umani per assorbirla dobbiamo stenderla bene e massaggiarla, anche se il Cagnone se la leccava, aveva un tempo di permanenza sulle ferite molto maggiore del semplice succo. E leccandosela,  essendo comunque una crema senza conservanti o addittivi aggiunti, non gli ha fatto assolutamente male…anzi. I risultati furono visibili in tempo breve. Le ferite si asciugarono, la pelle si cicatrizzò e tornò ad essere rosea. La sinergia tra prodotti naturali e di sintesi ha funzionato.

Comunità Europea Autorizzazione Noni

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DECISIONE  DELLA COMMISSIONE  EUROPEA

del 5 giugno 2003

che autorizza l’immissione sul mercato del «Succo di Noni»

(succo del frutto della Morinda citrifolia L.)
in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97

del Parlamento  Europeo e del Consiglio(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2003/426/CE)

[notificata con il numero C(2003) 1789]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7, vista la richiesta presentata il 25 aprile 2000 alle competenti autorità del Belgio relativa all’immissione sul mercato del «succo di noni» (succo del frutto della Morinda citrifolia L.) in qualità di nuovo prodotto alimentare,vista la relazione valutativa preliminare elaborata dalle autorità competenti del Belgio, considerando quanto segue:

(1) Nella relazione valutativa preliminare del competente organo belga si è giunti alla conclusione che era necessaria una valutazione supplementare.

(2) La Commissione ha trasmesso la relazione preliminare a tutti gli Stati membri il 18 settembre 2001.

(3) In data 4 dicembre 2001 è stato chiesto al comitato scientifico per i prodotti alimentari (SCF) di fornire una valutazione supplementare. Nel suo parere del 4 dicembre 2002 l’SCF è giunto alla conclusione che il «succo di noni»  risulta accettabile ai livelli di assunzione osservati. Il comitato ha inoltre constatato che i dati forniti e le informazioni disponibili non costituivano la prova di particolari effetti benefici del «succo di noni» superiori a quelli di altri succhi di frutta.

(4) Le disposizioni fornite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «succo di noni» (succo del frutto della Morinda citrifolia L.) può essere commercializzato nella Comunità Europea in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzarsi nelle bevande pastorizzate a base di frutta.

Articolo 2

Il termine «Succo di Noni» o «succo della Morinda citrifolia» è indicato sull’etichetta del prodotto in quanto tale, ovvero nell’elenco degli ingredienti di bevande a base di frutta dei prodotti alimentari che lo contengono conformemente alla direttiva.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2003.

Per la Commissione  – David BYRNE     Membro della Commissione

12.6.2003 L 144/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT

(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. (2) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.